Il tavolo di partecipazione cittadino alle scelte del Waterfront di Roma


mercoledì 6 marzo 2013

STANDARD URBANISTICI


PREMESSO

- che la recente emanazione della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” (pubblicata sulla GU n.27 del 1-2-2013) prevede l'istituzione da parte del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per definire la composizione e le modalità di funzionamento del "Comitato per lo sviluppo del verde pubblico" che dovrà garantire il rispetto dell'applicazione del DM 2/4/1968 n.1444 relativamente agli standard urbanistici
- che il progetto del waterfront di Ostia redatto dal Comune di Roma non soddisfa tutti i criteri del predetto DM e non tiene in considerazione le prescrizioni della nuova legge di cui sopra
- che il nuovo Governo che andrà ad insediarsi dovrà garantire l'istituzione del predetto Comitato

SI ISTITUISCE

da parte del tavolo partecipato del waterfront, un apposito comitato di tecnici rivolto a definire e a divulgare, nell'ambito dell'area del waterfront, i seguenti 7 punti


  1. APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1968, n.1444 (pubblicato nella g.u. 16 aprile 1968, n.97)
  2. DEFINIZIONE DI STANDARD URBANISTICI
  3. DISTINZIONE TRA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
  4. NTA (NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE) NPRG COMUNE DI ROMA
  5. DESTINAZIONE D'USO DELLE AREE LIBERE e occupate DEL LUNGOMARE
  6. COMPETENZE ISTITUZIONALI E PRESCRIZIONI NORMATIVE SUL LUNGOMARE
  7. DEFINIZIONE DELLE SEDI VIARIE

Ricordiamo infine che:

A) l’urbanistica ha come primaria necessità quella di controllare le quantità delle trasformazioni dello spazio

B) che gli standard urbanistici rappresentano i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici riservati alle attività collettive, all'edilizia scolastica, a verde pubblico o a parcheggi

C) che le opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, devono tener conto di una corretta pianificazione urbanistica.

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1. APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1968, n.1444 (pubblicato nella g.u. 16 aprile 1968, n.97)
Legge 14 gennaio 2013, n. 10, “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” (GU n.27 del 1-2-2013)
Manca ancora il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per definire la composizione e le modalità di funzionamento del "Comitato per lo sviluppo del verde pubblico".
L'articolo 4 di questa legge protegge il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444,

  • rapporto annuale del Comitato sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni del decreto ministeriale 1444
  • obbligo per i comuni di approvare le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno
  • destinazione delle maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo.


2. DEFINIZIONE DI STANDARD URBANISTICI
Gli standard urbanistici si applicano ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti. Tale superficie è espressa in metri quadrati di area edificabile da destinarsi alla localizzazione di servizi pubblici per ogni abitante di cui si prevede l'insediamento all'interno di un piano urbanistico. (eliminato ripetizione introduttiva)
Il concetto di standard è stato introdotto dal decreto interministeriale 10 aprile 1968 n. 1444 che valutava in 18 mq/ab la quantità minima di spazi pubblici suddivisi in: 9 mq/ab di "verde regolato", 2,5 mq/ab di "parcheggi", 4,5 mq/ab per l'istruzione e 2 mq/ab per "attrezzature di interesse comune". Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).
L'evoluzione della materia urbanistica ha introdotto la possibilità di "monetizzare" lo standard, pratica che permette al lottizzante di corrispondere alla pubblica amministrazione (P.A.) un canone in danaro per ogni metro quadrato non ceduto. La P.A. avrà poi l'obbligo di utilizzare quanto ottenuto dalla monetizzazione per la realizzazione di opere pubbliche da localizzarsi ove pianificato. Ai fini della verifica del rispetto degli standard, il territorio comunale è diviso in sei Zone omogenee: Zona A, centro storico; Zona B, zona di completamento; Zona C, zona di espansione; Zona D, zona per insediamenti produttivi; Zona E, zona agricola; Zona F, zona per impianti e attrezzature collettive.
Standard rispetto alle zone del piano regolatore:



Zone A, B, C:  

  • Scuola dell'obbligo4,5 mq/ab  
  • Attrezzature di interesse comune2 mq /ab
  • Verde attrezzato: 9 mq /ab    
  • Parcheggi pubblici: 2,5 mq /ab


Zona D           Il 10% dell'intera superficie utile della zona deve venire destinata a parcheggi, verde attrezzato. In questo caso gli standard vengono definiti in base al numero di abitanti.
Zona E            6 mq /abit complessivi per tutti i servizi e gli spazi. Centri commerciali ed uffici  80 mq per ogni 100 mq di superficie lorda di pavimentazione degli edifici di vendita è destinata a soddisfare gli standard.
Zona F            Per la funzione residenziale il decreto stabilisce che si abbia un'ulteriore dotazione di attrezzature a livello territoriale di: 15 mq di parchi territoriali, 1,5 mq di ospedali, 1 mq d'istruzione superiore

3. DISTINZIONE TRA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
Opere di urbanizzazione primaria
Sono opere d'urbanizzazione primaria (art. 4, legge 29 settembre 1964, n. 847):


  • le strade a servizio degli insediamenti, compresi gli allacciamenti alla viabilità principale dei lotti edificabili;
  • gli spazi necessari per la sosta e il parcheggio degli autoveicoli, in relazione alle caratteristiche degli insediamenti;
  • i condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque nere ed i relativi allacciamenti alla rete principale urbana, compresi gli impianti di depurazione;
  • la rete idrica, costituita dalle condotte per l’erogazione dell’acqua potabile e relative opere per la captazione, il sollevamento ed accessorio, nonché dai necessari condotti d’allacciamento alla rete principale urbana;
  • la rete per l’erogazione e la distribuzione dell’energia elettrica per usi domestici e industriali comprese le cabine secondarie;
  • la rete del gas combustibile per uso domestico ed i relativi condotti d’allacciamento;
  • la rete telefonica, comprese le centraline telefoniche a servizio degli edifici;
  • la pubblica illuminazione comprendente le reti e gli impianti per l’illuminazione delle aree e delle strade pubbliche e d’uso pubblico;
  • gli spazi di verde attrezzato, le aree a servizio dei singoli edifici mantenute a verde con alberature ed eventuali attrezzature.


Alle opere d’urbanizzazione primaria sono equiparati:

gli impianti cimiteriali e le costruzioni accessorie (art. 26-bis, D.L. n. 415/1989 convertito dalla legge n. 38/1990);


i parcheggi realizzati nel sottosuolo o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati esistenti (art. 11, legge n. 122/1989).

Opere di urbanizzazione secondaria
Sono opere d'urbanizzazione secondaria (art. 44, legge n. 865/1971 e successive modifiche):
  • gli asili nido;
  • le scuole materne;
  • le scuole dell’obbligo;
  • i mercati di quartiere;
  • le delegazioni comunali;
  • le chiese ed altri edifici religiosi;
  • gli impianti sportivi di quartiere;
  • i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie;
  • le aree verdi di quartiere.


4. NTA NPRG COMUNE DI ROMA
Piano regolatore del Comune di Roma - Norme tecniche di attuazione
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 2

Parametri e classificazioni

Art. 8   Standard urbanistici
1. Per le destinazioni d’uso abitative, di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), la dotazione minima per servizi pubblici, verde pubblico e parcheggi pubblici, è stabilita in 22 mq per abitante, calcolati ai sensi dell’art. 3, comma 5. Fatta salva la dotazione minima per parcheggi pubblici, come stabilita ai sensi dell’art. 7, comma 1, la restante parte della dotazione complessiva è indicativamente così ripartita: 6,5 mq per servizi pubblici; 9,5 mq per verde pubblico.
2. Per le destinazioni d’uso non abitative, di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), c), d), oltre alla dotazione di parcheggi pubblici di cui all’art. 7, comma 1, devono essere riservate aree per il verde pubblico non inferiori a 4 mq/10mq di SUL, con la possibilità di destinarne a parcheggi pubblici una quota non superiore a 2 mq/10mq di SUL (Superficie Utile Lorda).
3. Per le destinazioni d’uso produttive, di cui all’art. 6, comma 1, lett. e), devono essere riservate aree a verde pubblico in misura non inferiore a 2 mq/10mq di SUL.
4. Negli interventi indiretti, come definiti dall’art. 12, comma 3, localizzati all’esterno della Città storica e della Città consolidata, è fatto obbligo di realizzare almeno un asilo nido di 12 posti ogni 400 abitanti e ogni 150 addetti previsti, fatti salvi i limiti dimensionali stabiliti da norme sovraordinate. Nell’ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, o di cambi di destinazione d’uso, possono essere realizzati asili nido con le seguenti deroghe ai criteri generali di qualità: assenza di aree libere di pertinenza, sempreché, in alternativa, siano facilmente accessibili spazi liberi pubblici o di uso pubblico; altezze minime di m. 2,70, ridotti a m. 2,40 per i servizi, anche nelle strutture localizzate a piano-terra. Le strutture non possono comunque essere insediate nei piani superiori al primo, salvo deroghe temporanee in attesa della realizzazione di nuovi asili nido.
5. Per la dotazione e il reperimento degli standard urbanistici si applicano le disposizioni di cui all’art. 7, commi 10 e seguenti.


Il tavolo della partecipazione sul Waterfront approva all'unanimità in data odierna il documento. Pertanto lo schema di delibera, inviatoci dall'Ass. all'Urbanistica del Comune di Roma, avente come oggetto "Programma degli Interventi per la riqualificazione di Ostia e del Lungomare" dovrà rispondere pienamente ai requisiti di standard. La verifica di tale corrispondenza sarà eseguita nei prossimi giorni non appena saranno resi disponibili tutti gli allegati alla delibera stessa.

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